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La trilogia di Bruno de Filippis

Mantenimento del coniuge

e della prole


 

 

Mantenimento in costanza di matrimonio, nella separazione e nel divorzio; istituti accessori; mantenimento dei figli maggiorenni e minorenni; obblighi di mantenimento nelle unioni civili e nelle coppie non coniugali; esecuzione degli obblighi di mantenimento; profili penali.

 

 

PREFAZIONE

 

 

Il volume di Bruno de Filippis è dedicato ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, nelle convivenze e nei confronti dei figli, minorenni e maggiorenni, nati nel e fuori dal matrimonio, durante e dopo la crisi che segna la fine della relazione personale, senza trascurare i profili penalistici e la problematica dei rapporti tra la sentenza di cessazione degli effetti civili e il giudicato ecclesiastico di nullità del matrimonio.  

La materia – sviluppata con chiarezza e profondità, in prospettiva pratica e teorica, in tutti i principali aspetti – da sempre appannaggio degli specialisti o «addetti ai lavori», negli ultimi anni ha acquistato centralità, guadagnando l’attenzione della dottrina e divenendo oggetto di dibattito pubblico. Hanno contribuito innovazioni legislative (si pensi alla legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili e convivenze di fatto) e decisioni giurisprudenziali che hanno messo in discussione «categorie» tradizionali del diritto di famiglia, ove pullulano clausole generali o elastiche (l’«interesse del minore», i «bisogni della famiglia», il giudizio sul comportamento del coniuge «contrario ai doveri che derivano dal matrimonio», ecc.) che richiedono necessariamente di essere riempite di contenuto e adeguate nel tempo al mutamento della sensibilità sociale.

A tal fine spetta al giudice del merito valorizzare gli elementi di fatto rilevanti nella concretezza della fattispecie e apprezzarli nella cornice normativa posta dal legislatore. La decisione finale è intrisa di «giudizi di fatto», nei quali è arduo separare con nettezza il fatto dal diritto, che mal si prestano a un sindacato di legittimità penetrante. Se però è il giudice di legittimità ad offrire di quelle clausole e nozioni elastiche una interpretazione (per così dire) «autentica», riempiendole di un contenuto specifico che il legislatore, pur astrattamente potendo, non aveva ritenuto di dettare (forse proprio per mancanza di un consensus sociale), la norma perde di (e i vantaggi della) elasticità, finendo per coincidere con il «principio di diritto» enunciato dalla Corte che opera come una (nuova) norma vincolante per il giudice di merito, la cui opera interpretativa e applicativa risulta sindacabile in sede di legittimità.

Si pensi al giudizio di «adeguatezza» dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l’assegno divorzile nei confronti dell’altro coniuge, che una lunga tradizione ha inteso come idoneità a consentirgli la pur tendenziale conservazione del precedente «tenore di vita matrimoniale»: criterio di cui non vi era traccia nel testo della legge n. 898 del 1970 (e ancor meno nella successiva legge di riforma n. 74 del 1987), ma elaborato direttamente dalla Corte per accompagnare (o scongiurare?) il superamento graduale della secolare idea di indissolubilità del matrimonio. Questo è un merito da riconoscere alla predetta operazione ermeneutica che – pur svilendo il giudizio sull’assegno a un’operazione contabile il cui discutibile postulato era il dovere incondizionato del coniuge (anche solo un pò) più ricco (o meno povero) di mantenere l’altro coniuge a tempo indeterminato (sebbene il riferimento al «reddito di entrambi» nell’articolo 5, sesto comma, legge 898 del 1970 sia menzionato per ultimo tra le valutazioni che il giudice deve compiere nel giudizio sull’assegno) – ha garantito per decenni nella prassi giurisprudenziale applicazioni piuttosto uniformi e, quindi, una tendenziale parità di trattamento.  

Nel tempo il criterio del tenore di vita è però risultato non più coerente con la sensibilità sociale e lo stato dei rapporti interpersonali, evolutisi in una direzione nella quale, acquisita ormai la consapevolezza che il matrimonio è un atto dissolubile, ha fatto breccia il principio di autoresponsabilità degli ex coniugi come limite a un dovere di solidarietà astrattamente inteso.

Se sul superamento di quel criterio – certificato anche dalle Sezioni Unite nel 2018 – esiste un consensus diffuso, non altrettanto può dirsi su quale sia il nuovo criterio da applicare, cioè come fondare il giudizio di adeguatezza dei mezzi dell’ex-coniuge, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno.

Le Sezioni Unite hanno valorizzato uno (solo) tra i criteri indicati dalla legge (il «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune») rispetto agli altri criteri (le «condizioni dei coniugi» e le «ragioni della decisione») che pure lo precedono nell’elenco contenuto nel sesto comma del citato articolo 5 e lo hanno elevato al rango di parametro principale del giudizio di adeguatezza dei mezzi. In tal modo hanno potuto riproporre apertamente (enfatizzandolo) quel criterio compensativo dell’assegno che silenziosamente innervava proprio la giurisprudenza sul tenore di vita, nonostante le affermazioni di principio ripetute nel tempo circa l’esclusiva funzione assistenziale dell’assegno.

Nella valutazione relativa al contributo dato dai coniugi alla vita matrimoniale si dovrebbe invero considerare non solo il contributo dato dal coniuge richiedente l’assegno ma anche quello dato dall’altro, personale ed economico (quest’ultimo all’origine dell’incremento del patrimonio familiare che confluisce nella comunione legale tra i coniugi), senza dimenticare che il contributo alla vita matrimoniale è dato dai coniugi reciprocamente (art. 143, terzo comma, c.c.) e non per interesse o calcoli economici, essendone estranea ogni forma di monetizzazione ex post (secundum eventum).

A fronte delle difficoltà applicative del nuovo criterio (dovute anche al superamento della struttura bifasica del giudizio sull’assegno da sempre affermata) e della indeterminatezza della finalità compensativa per come disegnata su misura del coniuge richiedente (la giurisprudenza più consapevole cerca di concretizzarla ritenendo che il coniuge meritevole di compensazione sia quello che si sia sacrificato per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali-reddituali, attuali o potenziali), riemerge nella prassi il criterio della «indipendenza economica», come l’unico idoneo a concretizzare il giudizio di adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, il quale ha diritto all’assegno «quando… non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

Su questo tema e sugli altri trattati il volume di de Filippis non si limita ad offrire un quadro preciso e aggiornato della giurisprudenza, arricchito da utili questionari chiarificatori, ma invita a riflettere, dando un contributo a un dibattito che è sempre vivo e attuale.

                                                                      Antonio Lamorgese

 

 

 

 

INTRODUZIONE

 

La tematica del mantenimento in famiglia occupa un posto centrale nelle vicende giudiziarie conseguenti alla crisi del rapporto di coppia ed è fonte di continue contese, cui fanno seguito interventi normativi e giurisdizionali in perenne evoluzione.

Ciò rende necessaria una continua riflessione del pensiero giuridico e, per l’utente, richiede un costante aggiornamento, che consenta la conoscenza della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché del contesto e delle linee di tendenza entro cui essa si esplica.

A tali esigenze vuol dare risposta il presente volume, che viene alla luce nel momento in cui, trascorso un congruo lasso di tempo dalla rivoluzionaria sentenza 11504 della Corte di Cassazione e dal successivo intervento delle sezioni unite, volto a cancellarla o quanto meno a ridimensionarla, è possibile delineare il quadro della situazione e valutare l’impatto e le prospettive del terremoto giudiziario, che ha portato all’abbandono, nelle cause di divorzio, per la definizione del mantenimento dovuto dal coniuge economicamente più debole, del tradizionale criterio del precedente tenore di vita.

La nostra epoca vive il passaggio da una società nella quale alla donna era precluso il lavoro esterno, dovendo ella dedicarsi alla cura della casa e dei figli, e nella quale il matrimonio assumeva il carattere di una sistemazione economica, a una società che ha in buona parte realizzato e comunque assimilato il concetto di parità, anche nel mondo del lavoro, e in cui si considera giusto che ciascun individuo si adoperi per ottenere la propria autonomia e indipendenza, senza distinzione di genere.

Se l’indicato processo si fosse concluso, il discorso relativo al mantenimento post divorzile si svolgerebbe in modo semplice, restando limitato a fattispecie aventi peculiari connotazioni. Al contrario, il retaggio dell’indissolubilità del matrimonio, della divisione dei ruoli e del conseguente obbligo, per chi abbia assunto il compito di lavorare all’esterno e di introdurre nel ménage familiare le necessarie risorse, di mantenere sempre e comunque il partner condiziona ancora fortemente i comportamenti sociali e le scelte legislative.

Alcuni condizionamenti culturali sono duri a morire e, nella fattispecie che qui rileva, la loro permanenza è agevolata da difficoltà di carattere economico e del mondo del lavoro.

In questo contesto deve essere sciolto il nodo del rapporto tra libertà dell’individuo e solidarietà, la cui realizzazione resta indispensabile in un Paese in cui la Costituzione la indica come principio base e pertanto la impone.

Il concetto di libertà postula che ogni persona possa decidere o comunque assumere la propria parte di decisione nel mantenere in vita un rapporto a due e, dopo un divorzio, possa trovarsi nelle condizioni personali ed economiche idonee per ripartire, senza soffocanti condizionamenti, ed eventualmente costruire una nuova famiglia.

Il concetto di solidarietà impone che, ove si sia condivisa una parte della vita, in regime di indissolubilità o meno, il compagno/a non possa essere abbandonato, ove si trovi in difficoltà e abbia fatto affidamento sulle risorse del partner e sulla condivisione di vita che, in un certo momento, poteva apparire totale e definitiva.

Nei Paesi aventi un efficace sistema di welfare è lo Stato a farsi carico delle difficoltà economiche dell’ex partner. Ove ciò non possa avvenire in maniera soddisfacente, l’obbligo ricade sull’ex coniuge e richiede la ricerca di soluzioni che stabiliscano un giusto punto di equilibrio tra i due valori, specialmente allorché l’evoluzione dei costumi e la valorizzazione della sfera dei diritti individuali aumentino la richiesta di margini di libertà individuale.

In tale ricerca assumono rilevante importanza, condizionando le scelte da compiersi, le aspettative, le quali, a propria volta, sono dettate dal diritto vigente. Al tempo in cui fu introdotto il divorzio, le aspettative di chi avesse contratto matrimonio in regime di indissolubilità consistevano nel poter ottenere, se coniuge debole, il mantenimento per tutta la durata della vita. Attualmente esse consistono nell’affidamento sulla perpetuazione di un sistema che mantenga, dal punto di vista economico, un legame tra i due ex coniugi, di durata illimitata. Ogni ritardo nell’approvazione di una riforma, che intenda modificare tale situazione e ogni arresto giurisprudenziale che impedisca aperture verso il nuovo, implicano il perpetuarsi e il consolidarsi delle aspettative esistenti, se non la creazione di nuove analoghe attese e rinvia all’infinito ogni prospettiva di cambiamento.

In tale contesto, il presente volume intende fornire un quadro complessivo, di taglio pratico, della situazione giuridica relativa al mantenimento, secondo le nostre leggi e l’interpretazione di esse che, quotidianamente, viene data nei tribunali, non limitandosi ai rapporti tra coniugi nella separazione ed ex coniugi nel divorzio, bensì allargando la prospettiva all’obbligo esistente in costanza di matrimonio, che costituisce la base giustificativa dell’intero sistema, e alle situazioni analoghe che si verificano nelle unioni civili, nonché nei casi di matrimoni dichiarati nulli dalla giurisdizione ecclesiastica, con successiva delibazione da parte delle nostre Corti.

L’illustrazione del problema diviene ancora più completa attraverso l’analisi del mantenimento della prole, minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente, nata nel matrimonio e fuori di esso, affidata a un solo genitore o in regime di affidamento condiviso e alla trattazione del capitolo dedicato alle convivenze, caratterizzato da nuovi aspetti, per effetto della legge del 2016, nonché attraverso l’esame degli strumenti per la tutela dell’obbligo di mantenimento, sia sotto il profilo civile, che penale.

Più che alle posizioni della dottrina, punti di riferimento del lavoro, sia per l’inquadramento di ogni problematica, che per l’indicazione delle soluzioni, sono le sentenze della Corte di legittimità, le quali, per effetto della funzione nomofilattica, secondo cui essa deve garantire l’uniforme interpretazione della legge, costituiscono la base del diritto vivente e indicano le soluzioni definitive da adottare, in ogni fattispecie, in punto di diritto.

 

 

 

 

 



INDICE SOMMARIO

 

Prefazione

Introduzione

 

    1.  Cenni storici
    2. Mantenimento in costanza di matrimonio
    3. Mantenimento in regime di separazione
    4. Mantenimento del coniuge durante il procedimento di divorzio e dell’ex coniuge dopo il divorzio
    5. Mantenimento a seguito di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico.
    6. Forme di prosecuzione post divorzile degli obblighi economici di mantenimento.
    7. Mantenimento dei figli minorenni
    8. Mantenimento dei figli maggiorenni e dei figli portatori di handicap
    9. Mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio
    10.  Obblighi di mantenimento degli ascendenti
    11.  Obblighi di mantenimento nelle unioni civili e nelle coppie non coniugali
    12.  Strumenti per la tutela dell’obbligo di mantenimento
    13.  Profili penali
    14.  Considerazioni conclusive e prospettive de iure condendo


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Bruno de Filippis

Bruno de Filippis, magistrato dal 1978, autore di numerosissime opere giuridiche, pubblicate dalle maggiori case editrici nazionali, direttore e curatore di collane, più volte ascoltato come esperto di diritto di famiglia dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, ha collaborato alla stesura di leggi, tra cui la 54/2006, in tema di affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio. Ha presieduto o ha partecipato come relatore ad innumerevoli convegni in svariate località italiane. Ha diretto l’attività di commissioni di studio per la riforma del diritto di famiglia. Ha elaborato progetti di riforma per il riconoscimento dei diritti delle coppie non matrimoniali e delle coppie composte da persone dello stesso sesso, dei minorenni adottati nelle forme dell’adozione in casi particolari, dei nati da madri che non intendono essere nominate e delle persone che ricorrono alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.